Art. xiii
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[1]Articolo XIII.
[2]Se un bastimento italiano partito da uno dei porti dipendenti da S. A. il Sultano di Zanzibar fosse costretto a ritornarvi, per ripararvi le avarie riportate nel viaggio, causa il cattivo tempo o qualche accidentalita' del mare, potra' scaricare le sue mercanzie e ricaricarle, dopo essersi riparato, senza sottostare al pagamento di alcuna tassa. Cosi' puro per i bastimenti dei sudditi di S. A. Il Sultano di Zanzibar nei porti d'Italia.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1887 al 9 maggio 2025
