Art. xi
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[1]Articolo XI.
[2]Sorgendo questione sul valore delle mercanzie importate dai sudditi italiani negli Stati di S. A. il Sultano di Zanzibar, o sopra le quali debbonsi prelevare i diritti di dogana, tale questione sara' risolta secondo le regole in vigore per la nazione piu' favorita.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1887 al 9 maggio 2025
