Art. vi
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[1]Articolo VI.
[2]I beni di un italiano morto negli Stati di S. A. il Sultano di Zanzibar, o di un suddito di Sua Altezza morto nei domini di S. M. il Re d'Italia, saranno rimessi agli eredi o esecutori testamentari, o, in loro mancanza, ai Consoli o Agenti consolari della nazione cui apparteneva il defunto.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1887 al 9 maggio 2025
