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[1]Articolo V.

[2]Le autorita' dipendenti da S. A. il Sultano di Zanzibar non interverranno mai nelle questioni che possono sorgere fra sudditi italiani o fra questi e quelli di altra nazione cristiana.

[3]Nelle divergenze fra un suddito di S. A, il Sultano di Zanzibar od un italiano, se la querela verra' porta dal primo, spettera' al Console di S. M. il Re d'Italia il giudicare la questione; ma se invece la querela verra' mossa da un italiano, contro qualcuno dei sudditi di Sua Altezza, o di altra Potenza mussulmana, la vertenza sara' giudicata da S. A. il Sultano di Zanzibar, o da persona da lui designata. In questo caso, pero', non si procedera' contro l'imputato, che in presenza del Console italiano o di chi ne fa le veci.

[4]Nelle contestazioni fra un italiano ed un suddito di S. A. il Sultano di Zanzibar, la deposizione di persona convinta di falsa testimonianza in un processo precedente sara' respinta, sia che il giudizio venga discusso dinanzi al Console italiano, sia dinanzi a S. A. il Sultano o ad un suo rappresentante.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1887 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1886-12-30;4242~artv · fonte del testo

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