Art. iv
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[1]Articolo IV.
[2]S. M. il Re d'Italia e S. A. il Sultano di Zanzibar avranno reciprocamente diritto di nominare dei Consoli od Agenti Consolari nei loro rispettivi Stati. E questi Consoli od Agenti Consolari godranno degli stessi privilegi, immunita' ed esenzioni accordate a quelli della nazione piu' favorita.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1887 al 9 maggio 2025
