Art. i
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[1]TRATTATO DI COMMERCIO fra S. M. Umberto I, Re d'Italia, e S. A. Said Barghash Bin Said, Sultano di Zanzibar.
[2]S. M. Umberto I, Re d'Italia, e S. A. Salti Barghash Bin Said, Sultano di Zanzibar, desiderando stabilire fra essi amichevoli rapporti, onde favorire e dare maggiore incremento ai commerci esistenti fra i loro domini, hanno convenuto di fare un trattato di amicizia e di commercio.
[3]S. M. il Re d'Italia ha nominato a quest'uopo suoi rappresentanti il Capitano di Fregata Matteo Cav. Fecarotta e il Capitano Antonio cav. Cerchi.
[4]S. A. il Sultano di Zanzibar ha destinato a rappresentarlo il suo Segretario Mohammed Bin Salem fin Mohammed el Mauli.
[5]Il Capitano di Fregata Matteo cav. Fecarotta e il Capitano Antonio cav. Cerchi, scambiati col rappresentante del Sultano di Zanzibar i poteri loro conferiti, hanno concluso i seguenti articoli:
[6]Articolo I.
[7]Ai sedani di S. A. il Sultano di Zanzibar sara' concessa piena liberta' di entrare, risiedere, commerciare e viaggiare colle loro mercanzie, sia in Italia, che nelle Colonie italiane del Mar Rosso; la stessa liberta' sara' pure accordata ai sudditi di S. M. il Re d'Italia negli Stai di S. A. il Sultano di Zanzibar.
[8]I sudditi di ciascuno di questi due paesi avranno reciprocamente diritto, trovandosi nell'altro, a tutti i privilegi o vantaggi che, in ispecie rispetto al commercio, sono o potranno essere accordati ai sudditi della nazione piu' favorita.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1887 al 9 maggio 2025
