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[1]L'art. 6 della legge 6 luglio 1911, n. 714, e' sostituito dal seguente:
[2]«Nessuno puo' fare incetta di corrispondenze epistolari, ne' trasportarle, distribuirle o recapitarle sia nella stessa localita' in cui l'incetta avviene, sia altrove, salvo il caso di speciale concessione di cui all'articolo precedente.
[3]«I contravventori sono passibili delle penalita' stabilite dall'articolo terzo del testo unico delle leggi postali».
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 11 maggio 1913.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]Calissano.
[8]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 4 giugno 1913 al 16 dicembre 2009
