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[1]L'Amministrazione postale ha facolta' di concedere a privati l'autorizzazione di recapitare (per espresso) corrispondenze epistolari entro i confini del Comune di loro provenienza.
[2]Un regolamento, da approvarsi con R. decreto, fissera' le norme e le condizioni per tali concessioni, nonche' i modi per la determinazione del canone annuo che ciascun concessionario dovra' versare allo Stato.
Testo in vigore dal 4 giugno 1913 al 16 dicembre 2009
