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[1]Alla esecuzione della presente legge provvede il regolamento approvato con R. Decreto 12 marzo 1885 n. 3003.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 7 gennaio 1892.
[4]UMBERTO.
[5]G. Nicotera.
[6]Visto, Il Guardasigilli: B. Chimirri.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1892 al 16 dicembre 2009
