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E' data facolta' al Governo di estendere, per R. Decreto, ai comuni che ne facciano richiesta entro due anni dalla pubblicazione della presente legge, tutte o in parte le disposizioni contenute negli articoli 12, 13, 15, 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885 n. 2892, qualora l'insalubrita' dell'abitato, della fognatura o delle acque ne renda manifesto il bisogno.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1892 al 16 dicembre 2009
