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[1]L'ammontare delle spese per il pagamento delle competenze da corrispondersi tanto agli ufficiali precitati, in base al R. decreto 27 marzo 1879, che agli ingegneri civili, a mente del precedente articolo, sara' prelevato dai capitoli straordinari del bilancio per fortificazioni e lavori di difesa dello Stato e per la costruzione e sistemazione di opere militari.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 25 luglio 1880.
[4]UMBERTO.
[5]F. ACTON.
[6]Visto - Il Guardasigilli T. VILLA.
Testo in vigore dal 29 luglio 1880 al 16 dicembre 2009
