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E' fatta facolta' al Governo di chiamare, a misura del bisogno, temporariamente in servizio ufficiali della milizia mobile, di complemento e della riserva dell'arma del genio, sempre quando essi vi consentano ed abbiano l'attitudine ed i requisiti necessari, e di assumere temporariamente in servizio ingegneri civili, non eccedendo complessivamente tra ufficiali ed ingegneri il numero di sessanta.
Testo in vigore dal 29 luglio 1880 al 16 dicembre 2009
