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[1]I Comuni, a cui conferisce importanza essenziale nell'economia locale l'esistenza di stabilimenti idroterapici o il carattere di stazione climatica o balneare, hanno facolta' di promuovere con deliberazione dei propri Consigli domanda al Ministero degl'interni per essere autorizzati ad applicare una tassa di soggiorno a carico di coloro che si recano nel Comune per dimorarvi a scopo di cura.
[2]Uguale facolta' e' accordata ad una frazione del Comune, in cui avessero sede i predetti stabilimenti o stazioni quando non vi provvedesse il Consiglio comunale. La domanda relativa potra' essere presa in considerazione ogniqualvolta fosse presentata da due terzi degli elettori appartenenti alla frazione.
Testo in vigore dal 20 dicembre 1910 al 16 dicembre 2009
