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[1]Sulle anticipazioni statutarie dovute al Tesoro dagli Istituti di emissione, a tenore delle disposizioni in vigore per un ammontare di lire 103,500,000 e sull'anticipazione straordinaria fatta dalla Banca Nazionale del Regno per conto proprio e degli altri istituti, proporzionatamente al capitale di ciascuno, di lire 68,183,152 24, che furono destinati in pagamento alla cessata regia cointeressata dei tabacchi, il Tesoro dello Stato dal giorno in cui andra' in vigore la presente legge, paghera' soltanto l'interesse del 2 e cinquanta per cento al lordo della tassa di ricchezza mobile.
[2]I biglietti che gli istituti terranno in circolazione per effetto delle dette anticipazioni nell'ammontare massimo complessivo di lire 171,683,152 24, non saranno compresi nella circolazione di cui all'art. 3 e costituiranno un conto a parte, ma dovranno dagli istituti di emissione essere egualmente guarentiti da una riserva metallica non inferiore al terzo.
[3]Sull'importare degli stessi biglietti sara' corrisposta dagli istituti la tassa di circolazione dell'uno per cento.
Testo in vigore dal 30 giugno 1891 al 16 dicembre 2009
