Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1891 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, ciascun istituto dovra' presentare al Ministero di agricoltura, industria e commercio una situazione particolareggiata delle attivita' non liquide per esposizioni cambiarie, siano o no in sofferenza, riguardanti imprese immobiliari e crediti d'ogni sorta coperti da garanzia ipotecaria.
Testo in vigore dal 30 giugno 1891 al 16 dicembre 2009
