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[1]La tassa sulla circolazione dei biglietti emessi da ciascun istituto, esclusi quelli interamente coperti da riserva metallica, sara' dell'uno e venti per cento oltre i due decimi.

[2]L'istituto che oltrepassi il limite assegnato alla circolazione nell'articolo precedente, in luogo della tassa di circolazione sara' obbligato per la parte eccedente, a pagare una tassa equivalente al doppio dell'intero ammontare della ragione dello sconto.

[3]Uguale tassa sara' applicata alla circolazione che, sebbene emessa nei limiti stabiliti, non sia provveduta della riserva metallica ai termini dell'articolo precedente.

Testo in vigore dal 30 giugno 1891 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1891-06-30;314~art4 · fonte del testo

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