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[1]Ferma rimanendo la facolta' di emettere biglietti interamente coperti da riserva metallica, durante la detta proroga la circolazione per proprio conto di ciascun istituto non potra' eccedere la media dell'anno 1890, salvo che questa sia rimasta inferiore al quadruplo del capitale versato. In tale caso la detta circolazione potra' raggiungere quel limite.
[2]La riserva metallica non dovra' essere minore del terzo dei biglietti in circolazione e degli altri debiti a vista.
Testo in vigore dal 30 giugno 1891 al 16 dicembre 2009
