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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico. Coloro i quali trovandosi nelle condizioni volute dalla legge 2 luglio 1872, n. 894, anche se riassunti quali funzionari civili dal Governo nazionale posteriormente alla medesima e alla successiva legge 2 luglio 1885, n. 3206 (Serie 3ª), restano abilitati ad invocarne i beneficii, purche' ne facciano domanda alla Corte dei Conti entro un anno dalla promulgazione della presente legge.
[6]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[7]Dato a Roma, addi' 23 giugno 1887.
[8]UMBERTO.
[9]A. Magliani.
[10]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 30 giugno 1887 al 16 dicembre 2009
