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La legge 18 dicembre 1881, n. 527 (serie 3ª) e' estesa con decorrenza del 1° luglio 1885:

  • a)alle vedove ed agli orfani degli ufficiali ed assimilati di terra e di mare, i quali per non essersi trovati in servizio effettivo, in aspettativa, in disponibilita' o per non essere piu' in vita all'epoca in cui emanarono i R. decreti 3 e 23 luglio 1871, n. 328 e 380 (serie 2ª), non ebbero occasione di profittare del condono che, in virtu' dei decreti stessi, i Ministri della Guerra e della Marina furono autorizzati a impartire;
  • b)alle vedove ed agli orfani degli ufficiali ed assimilati di terra e di mare, che quantunque in servizio effettivo, in aspettativa o in disponibilita' all'epoca in cui emanarono i succitati decreti, non ne invocarono l'applicazione.

Testo in vigore dal 8 luglio 1885 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1885-07-02;3211~art1 · fonte del testo

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