Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1896 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Nel caso di smarrimento, manomissione od avaria di corrispondenze o di pacchi o di altre irregolarita' di servizio, che dieno diritto ad indennita' ai terzi, giusta le leggi italiane o le convenzioni fra l'Italia e l'estero, l'obbligo di corrispondere siffatte indennita' incombera' a quella fra le due amministrazioni, i cui uffici saranno responsabili di tali fatti.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1896 al 9 maggio 2025
