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[1]L'amministrazione sanmarinese riterra' per proprio conto tutte le tasse riscosse dai suoi uffici, tanto nel servizio diretto fra essa e l'Italia, quanto nel servizio coll'estero; ma non avra' diritto a veruna partecipazione sulle tasse riscosse da uffici italiani o stranieri.
[2]L'amministrazione stessa dovra' rimborsare all'amministrazione italiana i diritti doganali gravanti oggetti provenienti dall'estero.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1896 al 9 maggio 2025
