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Alle corrispondenze ed ai pacchi di ogni specie, tanto nei rapporti diretti fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, quanto in quelli fra questa e l'estero, saranno applicabili le tariffe e le norme vigenti nel Regno medesimo, con espresso divieto d'imporre su tali corrispondenze e su tali pacchi veruna sopratassa.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1896 al 9 maggio 2025
