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[1]La presente convenzione sara' messa in vigore a datare dal giorno che sara' determinato di comune accordo fra le due parti contraenti, e avra' una durata indefinita salvo il caso di disdetta, che amendue le parti si riservano la facolta' di dare in qualunque tempo.
[2]In tale caso la convenzione stessa cessera' di avere effetto sei mesi dopo la notificazione della disdetta.
[3]Dal giorno della sua esecuzione cesseranno di avere qualsiasi efficacia le convenzioni del 7 febbraio 1865, 2 marzo 1877, 26 giugno 1883 e 12 luglio 1889.
[4]Le disposizioni dell'accordo speciale amministrativo, in data del 18 settembre 1894, relative al protesto eventuale dei titoli affidati per la riscossione all'una od all'altra delle due amministrazioni, saranno comprese nel regolamento per l'esecuzione della presente e finche' questo non sia stato compilato resteranno in pieno vigore.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1896 al 9 maggio 2025
