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[1]CONVENZIONE POSTALE FRA L'Italia e la Repubblica di S. Marino 20 novembre 1895

[2]Il governo di S. M. il Re d'Italia ed il governo della Serenissima Repubblica di San Marino, volendo unificare, migliorandoli in parte, i diversi accordi che regolano i rapporti postali fra i due Stati, hanno nominato a questo fine per loro plenipotenziari:

[3]IL GOVERNO DI S. M. IL RE D'ITALIA:

[4]S. E. il dottor prof. comm. Maggiorino Ferraris, ministro segretario di Stato per le poste e telegrafi;

[5]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO:

[6]Il comm. Francesco Azzurri, console generale della dotta Repubblica per il Regno d'Italia;

[7]I quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri ed averli trovati in buona e debita forma, hanno concordato gli articoli seguenti:

[8]Art. 1.

[9]Fra l'amministrazione delle poste del Regno d'Italia e quella della Repubblica di San Marino continuera' ad essere operato uno scambio regolare, non solo di corrispondenze ordinarie, ma anche di corrispondenze raccomandate od assicurate e di pacchi postali, sia ordinari che con valore dichiarato, le une e gli altri con o senza assegni.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1896 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1896-10-03;463~art1 · fonte del testo

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