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[1]I prodotti del suolo o dell'industria d'Italia, enumerati nella tariffa A, annessa al presente trattato, saranno ammessi, alla loro importazione in Germania, alle condizioni stabilite da questa tariffa.
[2]I prodotti del suolo o dell'industria di Germania, enumerati nella tariffa B, annessa al predente trattato, saranno ammessi, alla loro importazione in Italia, alle condizioni stabilite da questa tariffa.
[3]Ciascuna delle due Parti contraenti s'impegna, per quanto concerne l'importazione e l'esportazione delle merci denominate e non denominate nel presente trattato, a far profittare senz'altro ed immediatamente l'altra Parte di ogni favore, di ogni privilegio o riduzione nei dazii di entrata e d'uscita, che una di esse avesse accordato od accordasse ad una terza Potenza.
Testo in vigore dal 31 gennaio 1892 al 9 maggio 2025
