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[1]Se negozianti di una delle Parti contraenti viaggiano essi stessi, o fanno viaggiare, nel territorio dell'altra Parte, i loro commessi, agenti od altri rappresentanti, tanto allo scopo di fare acquisti o di ricevere commissioni, con o senza campioni, quanto altresi' nell'interesse generale dei loro affari commerciali ed industriali, questi negozianti, od i loro rappresentanti suddetti, non potranno, per questo motivo, essere assoggettati ad alcun aumento di imposte o di tasse, purche' la loro qualita' di viaggiatori di commercio sia giustificata da un certificato di legimittimazione, rilasciato dalle autorita' competenti del proprio paese.
[2]Gli oggetti passibili di dazio di dogana, che sono importati, come campioni, da mercanti, industriali e viaggiatori di commercio, saranno ammessi, da una parte e dall'altra, in esenzione di dazii d'entrata e di uscita, a condizione pero' che tali oggetti siano riesportati, senza essere stati venduti, entro il termine stabilito dalle leggi del paese, e con la riserva dell'adempimento delle formalita' doganali necessarie per la riesportazione o la riammissione in deposito.
[3]La riesportazione dei campioni dovra' essere garantita, nei due paesi, immediatamente alla prima localita' di entrata, sia mediante deposito dell'ammontare dei dazi doganali rispettivi, sia mediante cauzione.
Testo in vigore dal 31 gennaio 1892 al 9 maggio 2025
