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[1]I sudditi di ciascuna delle Parti contraenti godranno, nel territorio dell'altra parte, di tutti i diritti civili (non compresi i diritti politici) accordati senza limitazione e senza distinzione ai nazionali del paese.
[2]Essi avranno, per conseguenza, al pari dei nazionali, il diritto di acquistare e di possedere ogni specie di beni mobili od immobili, come pure di disporne per vendita, permuta, donazione, testamento, od in altro modo, come pure quello di raccogliere successioni testamentarie o legittime.
[3]In niuno, poi, di questi casi saranno assoggettati a tasse od imposizioni altre o piu' elevate di quelle cui vanno soggetti i nazionali.
Testo in vigore dal 31 gennaio 1892 al 9 maggio 2025
