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[1]Quanto al cabotaggio, ciascuna delle Parti contraenti avra' diritto, per le sue navi, a tutti i favori e privilegi che l'altra ha accordato od accordera'; a questo riguardo, ad una terza Potenza, a condizione che essa accordi alle navi dell'altra Parte gli stessi favori e privilegi nel suo territorio.
[2]Le navi di ciascuna delle Parti contraenti, entrando in uno dei porti dell'altra, sia per completarvi il loro carico, sia per sbarcarne una parte, potranno, conformandosi pero' alle leggi ed ai regolamenti del paese, conservare a bordo quella parte di carico che fosse destinata ad un altro porto, sia dello stesso, sia d'un altro paese, e riesportarlo, senza essere costretti a pagare tasse per questa parte del carico, salvo i diritti di sorveglianza, i quali, d'altronde, non potranno essere percepiti che nella misura stabilita per la navigazione nazionale.
Testo in vigore dal 31 gennaio 1892 al 9 maggio 2025
