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[1]Le navi di una delle Parti contraenti, che entreranno in zavorra, o cariche, nei porti dell'altra, o che ne usciranno, qualunque sia il loro luogo di partenza o quello di loro destinazione, saranno trattate, in ogni rispetto, sullo stesso piede delle navi nazionali. Esse non saranno assoggettate, cosi' all'entrata come durante il soggiorno e all'uscita, a diritti di faro, di tonnellaggio, di pilotaggio, di porto di rimorchio, di quarantena, od altri diritti sul corpo della nave, di qualsivoglia denominazione, percepiti in nome ed a profitto dello Stato, di pubblici funzionari di Comuni o di corporazioni qualsiansi, altri o piu' elevati di quelli che sono attualmente, o potranno in seguito essere imposti ai bastimenti nazionali.
[2]Per quanto riguarda il collocamento delle navi il loro, caricamento e scaricamento nei porti, rade, seni e bacini, ed in generale per tutte le formalita' e disposizioni alle quali possono essere sottoposte le navi di commercio, il loro equipaggio ed il loro carico, e' convenuto che non sara' accordato alle navi nazionali alcun privilegio, ne' alcun favore che non lo sia egualmente alle navi dell'altra Parte, essendo volonta' delle Parti contraenti che anche a questo riguardo i loro bastimenti siano trattati sul piede di una perfetta eguaglianza.
Testo in vigore dal 31 gennaio 1892 al 9 maggio 2025
