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Nessun diritto di tonnellaggio, di porto, di pilotaggio, di faro, di quarantena, o altro simigliante ed equivalente, di qualunque siasi natura o sotto qualsiasi denominazione, imposto a nome o a profitto dello Stato, di funzionari pubblici, d'individui privati, di corporazioni o di stabilimenti di qualsiasi specie, sara' applicato nei porti degli Stati o possessi di uno dei due paesi sulle navi dell'altro, senza che esso, nei medesimi casi, si estenda egualmente, e sotto le stesse condizioni, alle navi nazionali in generale. Quest'eguaglianza di trattamento si applichera' reciprocamente ai rispettivi bastimenti, da qualsiasi porto o localita' arrivino, e qualunque sia la loro destinazione.
Testo in vigore dal 30 giugno 1883 al 9 maggio 2025
