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[1]Tutti gli articoli che possono o potranno legalmente importarsi nei porti degli Stati e possessi di S. M. Britannica sopra bastimenti inglesi potranno egualmente importarsi negli stessi porti sopra bastimenti italiani, senza essere sottoposti ad altri o maggiori diritti od oneri di qualsiasi denominazione di quelli cui i detti articoli andrebbero sottoposti se fossero importati sopra bastimenti inglesi; e reciprocamente tutti gli articoli che possono o potranno legalmente importarsi ne'porti degli Stati e possessi di S. M. il Re d'Italia sopra bastimenti italiani potranno parimenti importarvisi sopra bastimenti inglesi, senza essere soggetti ad altri o maggiori diritti ed oneri di qualsiasi denominazione di quelli cui gli stessi articoli andrebbero sottoposti se fossero importati sopra bastimenti italiani. Questa reciproca eguaglianza di trattamento avra' effetto senza distinzione, sia che le mercanzie provengano direttamente dal luogo di origine, ovvero da qualsiasi altra localita'.
[2]Nello stesso modo, vi sara' perfetta eguaglianza di trattamento a riguardo della esportazione, in guisa che negli Stati e possessi dell'una e dell'altra delle due Parti contraenti si pagheranno sulla uscita di qualunque articolo che possa o potra' legalmente esportarsene gli stessi diritti di esportazione, e si accorderanno gli stessi rimborsi e drawbacks, tanto se siano esportati sopra bastimenti italiani, quanto sopra bastimenti inglesi, e qualunque siasi la loro destinazione, per un porto dell'una o dell'altra delle Parti contraenti o di una terza potenza.
Testo in vigore dal 30 giugno 1883 al 9 maggio 2025
