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I sudditi di una delle due Parti contraenti godranno, negli Stati e possessi dell'altra, della esenzione da qualunque tassa di transito e di una piena eguaglianza di trattamento co'nazionali in quello che concerne magazzinaggio, rimborsi, facilitazioni e drawbaks.
Testo in vigore dal 30 giugno 1883 al 9 maggio 2025
