Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1883 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Sull'esportazione di qualsiasi articolo dagli Stati e possessi d'una delle Parti contraenti a destinazione degli Stati e possessi dell'altra, non saranno imposti diritti o carichi diversi o maggiori di quelli che si esigono o si esigeranno sull'eguale articolo esportato per qualsivoglia altro paese straniero; ne' alcun divieto sara' imposto all'esportazione di qualsiasi articolo dagli Stati e possessi di una delle Parti contraenti per gli Stati e possessi dell'altra, il quale non debba estendersi egualmente all'esportazione dell'eguale articolo per qualsiasi altro paese.
Testo in vigore dal 30 giugno 1883 al 9 maggio 2025
