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I sudditi di ciascuna delle Parti contraenti saranno esenti, negli Stati e possessi dell'altra, da qualunque servizio militare obbligatorio, sia nell'esercito e nella marina, sia nella guardia nazionale e nella milizia. Saranno parimenti esenti da ogni funzione giudiziaria e municipale qualsiasi, all'infuori di quelle imposte dalle leggi sui giurati, come pure da ogni contribuzione in denaro o in natura imposta a compenso del servizio personale, e finalmente da qualsiasi prestazione o requisizione militare. Sono tuttavia eccettuate le tasse e gli oneri connessi con la proprieta' e con la conduzione di terreni ed altri beni stabili, non che tutte quelle prestazioni o requisizioni militari alle quali tutti i sudditi del paese sieno chiamati a concorrere come proprietari o conduttori di beni stabili.

Testo in vigore dal 30 giugno 1883 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1883-06-30;1428~art14 · fonte del testo

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