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[1]I sudditi di ciascuna delle Parti contraenti, uniformandosi alle leggi del paese:
[2]1° Dovranno avere piena liberta', sia per se', che per le loro famiglie, di entrare, viaggiare o risiedere in qualunque parte degli Stati e possessi dell'altra Parte contraente;
[3]2° Avranno facolta' di prendere in affitto e possedere le case, manifatture, magazzini, botteghe e locali che saranno ad essi necessari;
[4]3° Potranno esercitare il loro commercio, sia personalmente, sia per mezzo di agenti che credano opportuno adoperarvi;
[5]4° Non saranno sottoposti, per le loro persone o proprieta', o pei passaporti, o per l'esercizio del loro commercio o industria, ad alcuna tassa generale o locale, ne' ad alcuna imposta od obbligazione qualsiasi, che siano differenti o superiori a quelle che s'impongono e possano imporsi ai nazionali.
Testo in vigore dal 30 giugno 1883 al 9 maggio 2025
