Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1883 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]I sudditi di ciascuna delle Parti contraenti, uniformandosi alle leggi del paese:

[2]1° Dovranno avere piena liberta', sia per se', che per le loro famiglie, di entrare, viaggiare o risiedere in qualunque parte degli Stati e possessi dell'altra Parte contraente;

[3]2° Avranno facolta' di prendere in affitto e possedere le case, manifatture, magazzini, botteghe e locali che saranno ad essi necessari;

[4]3° Potranno esercitare il loro commercio, sia personalmente, sia per mezzo di agenti che credano opportuno adoperarvi;

[5]4° Non saranno sottoposti, per le loro persone o proprieta', o pei passaporti, o per l'esercizio del loro commercio o industria, ad alcuna tassa generale o locale, ne' ad alcuna imposta od obbligazione qualsiasi, che siano differenti o superiori a quelle che s'impongono e possano imporsi ai nazionali.

Testo in vigore dal 30 giugno 1883 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1883-06-30;1428~art13 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari