Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1883 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

Le Parti contraenti pattuiscono che, in tutte le materie relative al commercio e alla navigazione, ogni privilegio, favore od esenzione qualsiasi che venga dall'una di esse concesso o possa concedersi in avvenire ai sudditi o cittadini di qualsiasi altro Stato, si estendera' immediatamente ed incondizionatamente ai sudditi o cittadini dell'altra Parte contraente, essendo loro intenzione che il commercio e la navigazione di ciascun paese sieno dall'altro collocati, per ogni rispetto, sul piede della nazione piu' favorita.

Testo in vigore dal 30 giugno 1883 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1883-06-30;1428~art11 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari