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Le Parti contraenti pattuiscono che, in tutte le materie relative al commercio e alla navigazione, ogni privilegio, favore od esenzione qualsiasi che venga dall'una di esse concesso o possa concedersi in avvenire ai sudditi o cittadini di qualsiasi altro Stato, si estendera' immediatamente ed incondizionatamente ai sudditi o cittadini dell'altra Parte contraente, essendo loro intenzione che il commercio e la navigazione di ciascun paese sieno dall'altro collocati, per ogni rispetto, sul piede della nazione piu' favorita.
Testo in vigore dal 30 giugno 1883 al 9 maggio 2025
