Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1883 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Quanto all'ammontare, alla garanzia ed alla percezione dei diritti d'importazione e d'esportazione, come per rispetto al transito, al deposito, ai diritti locali ed alle formalita', al trattamento ed alla spedizione in dogana, e per quanto concerne i diritti interni di consumo e le assise di ogni specie, che fossero riscossi per conto dello Stato, d'un comune o d'una corporazione, ciascuna delle Alte Parti contraenti s'impegna a far profittare l'altra d'ogni favore, d'ogni privilegio o ribasso nelle tariffe che una di esse potesse aver accordato ad una terza potenza.
[2]Del pari ogni agevolezza od immunita' concessa piu' tardi ad una terza potenza sara' estesa immediatamente, senza condizioni e di pieno diritto, all'altra parte contraente.
Testo in vigore dal 30 giugno 1883 al 9 maggio 2025
