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[1]Gli articoli di provenienza o di fabbricazione italiana, specificati nella tariffa A, annessa al presente trattato, saranno sottoposti, all'entrata in Germania, ai dazi stabiliti da questa tariffa.
[2]Gli articoli di provenienza o di fabbricazione tedesca, specificati nella tariffa B, annessa al presente trattato, saranno sottoposti, all'entrata in Italia, ai dazi stabiliti da questa tariffa.
[3]Ciascuna delle due Alte Parti contraenti s'impegna, per quanto concerne l'importazione e l'esportazione delle merci denominate o non denominate nel presente trattato, a far profittare senz'altro e immediatamente l'altra Parte d'ogni favore, d'ogni privilegio o ribasso nei dazi d'entrata e di uscita, che una di esse ha accordato o accordera' ad una terza potenza.
Testo in vigore dal 30 giugno 1883 al 9 maggio 2025
