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[1]I sudditi di una delle Alte Parti contraenti godranno, nel territorio dell'altra, per cio' che concerne i brevetti d'invenzione, le marche di fabbrica o di commercio, come pure i disegni o modelli industriali o di fabbrica di ogni specie, dei vantaggi che le leggi rispettive accordano attualmente o accorderanno in seguito ai nazionali.
[2]In conseguenza essi avranno la stessa protezione di questi e le stesse azioni legali contro ogni offesa recata ai loro diritti, sotto riserva dell'adempimento delle formalita' e delle condizioni imposte ai nazionali dalla legislazione interna di ciascun Stato.
[3]Il diritto esclusivo di servirsi di un disegno o modello industriale o di fabbrica non puo' avere, a profitto degli italiani in Germania, e reciprocamente a profitto dei tedeschi in Italia, una durata piu' lunga di quella fissata dalla legge del loro proprio paese, ne' di quella fissata dalla legge del luogo a riguardo dei nazionali.
[4]Se il disegno o modello industriale o di fabbrica appartiene al dominio pubblico nel paese d'origine, esso non potra' formare oggetto di godimento esclusivo nell'altro paese.
[5]Le disposizioni dei due precedenti paragrafi sono applicabili alle marche di fabbrica o di commercio.
[6]I diritti dei cittadini di una delle Alte Parti contraenti nel territorio dell'altra non sono subordinati all'obbligo di servirsi dei modelli o disegni industriali o di fabbrica.
[7]Rimane inteso che le marche di fabbrica o di commercio alle quali si applicano le disposizioni di questo articolo sono quelle che nei due paesi sono legittimamente acquisite agli industriali o negozianti che se ne servono, vale a dire che il carattere di una marca italiana dev'essere giudicato secondo la legge italiana, e quello di una marca tedesca secondo la legge tedesca.
Testo in vigore dal 30 giugno 1883 al 9 maggio 2025
