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[1]I tedeschi in Italia e gli italiani in Germania saranno interamente liberi di regolare i loro affari come i nazionali, sia in persona, sia per mezzo d'un intermediario da loro stessi scelto, senza essere obbligati a pagare ricompense od indennita' a tali persone intermediarie, quando non vorranno servirsene, e senza essere, sotto questo rapporto, assoggettati a restrizioni diverse da quelle che le leggi generali del paese stabiliscono.
[2]Essi avranno libero accesso presso i Tribunali di giustizia, sia per reclamare che per difendere i loro diritti; essi godranno sotto questo rapporto di tutti i diritti ed immunita' dei nazionali, e potranno al pari di questi ultimi servirsi in tutti i gradi di giurisdizione di avvocati, procuratori od agenti ammessi dalle leggi del paese.
Testo in vigore dal 30 giugno 1883 al 9 maggio 2025
