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Per la riconosciuta necessita' che le fucine, i forni occorrenti nell'officina fabbri, le fondazioni dei magli non siano quali risultano dai disegni contrattuali, ma siano invece meglio in relazione agli impianti che si eseguiranno in detta officina, l'Amministrazione militare provvedera' direttamente alla esecuzione di tali opere, rimanendone percio' esonerata l'Amministrazione comunale.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1915 al 16 dicembre 2009
