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[1]Il Municipio si obbliga di eseguire i lavori di rafforzamento, per assicurare il funzionamento delle officine destinate alla fusione ed alle macchine, secondo i tipi di massima indicati dagli annessi disegni. (Allegati da 1 a 18).
[2]Il Municipio stesso pero' si obbliga di presentare, prima della esecuzione di questi lavori, e dopo aver messo allo scoperto il terreno di posa delle fondazioni, i disegni particolareggiati per ogni pilastro delle due officine predette (Fusioni e macchine), non escluso quelli di testata della officina macchine, seguendo le norme contenute nei verbali in data 15 luglio 1912 e 19 aprile 1913 (Allegati 19 e 20) o di adempiere alla esecuzione dei lavori stessi di rafforzamento osservando le condizioni particolari contenute nell'allegato n. 21.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1915 al 16 dicembre 2009
