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[1]Per quanto riguarda gli stabilimenti di artiglieria e la sala di armi, gli aiuti che l'Amministrazione militare dovra' fornire, a senso dell'art. 7 della convenzione, restano cosi' definiti:
[2]La scomposizione delle macchine negli attuali locali e la loro ricomposizione nei nuovi, nonche' il carico e lo scarico del macchinario sui carri saranno eseguiti a cura dell'Amministrazione militare col proprio personale.
[3]Il trasporto delle armi, dalle vecchie alle nuove sale di armi, sara' fatto pure a cura e spese dell'Amministrazione militare col proprio personale e con mezzi di trasporto che saranno forniti dal Comune.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1915 al 16 dicembre 2009
