Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 gennaio 1915 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Per quanto riguarda gli stabilimenti di artiglieria e la sala di armi, gli aiuti che l'Amministrazione militare dovra' fornire, a senso dell'art. 7 della convenzione, restano cosi' definiti:

[2]La scomposizione delle macchine negli attuali locali e la loro ricomposizione nei nuovi, nonche' il carico e lo scarico del macchinario sui carri saranno eseguiti a cura dell'Amministrazione militare col proprio personale.

[3]Il trasporto delle armi, dalle vecchie alle nuove sale di armi, sara' fatto pure a cura e spese dell'Amministrazione militare col proprio personale e con mezzi di trasporto che saranno forniti dal Comune.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1915 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1914-12-20;1410~art2 · fonte del testo

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