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[1]Tenuto conto degli oneri nuovi che per la presente convenzione ha assunto l'Amministrazione comunale, degli oneri che dalla detta Amministrazione sono passati a quella militare, nonche' delle spese che per i lavori indicati ai precedenti articoli, ancora occorrono siano queste di spettanza di una o dell'altra Amministrazione o siano concesse a titolo di concorso di una parte verso l'altra per eliminare ogni difficolta' che si opponga alla sollecita ultimazione dello stabilimento di cui trattasi, rimane stabilito che il Ministero della guerra paghera' al Comune in contanti la somma fissa e determinata di pieno accordo a' forfait di L. 238,600 (duecentotrentottomila e seicento) senza che possa essere tenuta mai l'Amministrazione militare a maggiore concorso per qualsiasi causa, sia pure dipendente da forza maggiore o da casi fortuiti, dovendosi ritenere, nella detta somma stabilita a' forfait, tutto compreso e previsto, e costituendo la medesima il massimo del concorso domandato che l'Amministrazione militare poteva prestare per agevolare l'intera e completa esecuzione della convenzione 23 novembre 1897, approvata per legge 3 luglio 1898 con le sole modificazioni stabilite nella presente. Delle dette L. 238,600 in quanto a L. 100 mila saranno pagate dopo ultimati e collaudati i lavori degli scantinati sotto i locali a sud dello stabilimento, ovvero dopo ultimati e collaudati tutti gli altri lavori.
[2]La rimanente somma a saldo sara' pagata dopo ultimate e collaudate tutte le rimanenti opere. I collaudi saranno eseguiti colle modalita' che saranno stabilite dal Ministero della guerra e non oltre tre mesi dopo il compimento dei lavori che importano acconti, e dopo il compimento di tutti gli altri.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1915 al 16 dicembre 2009
