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[1]La Commissione sara' composta di 10 membri, di cui cinque senatori e cinque deputati da eleggersi nelle rispettive Assemblee secondo i loro regolamenti.
[2]La Commissione eleggera' nel suo seno il presidente e il segretario.
[3]I deputati membri della Commissione continueranno nel proprio ufficio anche nell'intervallo fra una legislatura e l'altra, e non decadranno da esso, qualora non venissero rieletti.
Testo in vigore dal 4 agosto 1917 al 16 dicembre 2009
