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[1]I pagamenti relativi alle somme indicate all'art. 9, saranno disposti dal R. commissario di cui all'art. 7, con le norme e nei limiti indicati nell'articolo stesso, e in base a ordinativi vistati dal ministro del tesoro.

[2]Per il Comitato di Parma, i detti pagamenti sono subordinati all'ultimazione del monumento a Giuseppe Verdi.

[3]Il pagamento delle somme di cui agli articoli 10, 11 e 12, sara' disposto direttamente dai competenti Ministeri, a favore della Banca d'Italia, incaricata del servizio di cassa del Comitato di Roma.

[4]Con le somme indicate all'art. 9, saranno sostenute anche le spese della liquidazione.

[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[6]Data a Roma, addi' 26 luglio 1917.

[7]TOMASO DI SAVOIA.

[8]Carcano - Meda - Ruffini - De Nava - Raineri.

[9]Visto, Il guardasigilli: Sacchi.

Testo in vigore dal 4 agosto 1917 al 16 dicembre 2009

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