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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere con decreto Reale a quanto possa occorrere per la esecuzione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 29 giugno 1884.
[4]UMBERTO.
[5]N. Ferracciu'. Depretis.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Ferracciu'.
Testo in vigore dal 4 novembre 1884 al 16 dicembre 2009
