Art. 4
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[1]La presente legge andra' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 21 aprile 1921.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]GIOLITTI - PEANO - BONOMI - MICHELI.
[6]Visto, Il guardasigilli: FERA.
Testo in vigore dal 18 maggio 1921 al 16 dicembre 2009
