Art. 3
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E' prorogato al 30 giugno 1924 il termine fissato dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 3 agosto 1919, numero 1464, per l'applicazione delle disposizioni contenute nei citati decreti, ((intese ad agevolare)) e sollecitare l'esecuzione di opere igieniche.
Testo in vigore dal 28 maggio 1921 al 16 dicembre 2009
