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[1]I contratti a trattativa privata e le scritture private stipulate e da stipularsi dalle Amministrazioni della guerra e della marina, ai sensi dell'art. 108 del regolamento d'amministrazione e contabilita' generale dello Stato, in dipendenza dalle autorizzazioni mantenute nei Regi decreti 4 agosto 1914, n. 770, 22 ottobre 1914, n. 1182 e 24 gennaio 1915, n. 42, sono, in via eccezionale, sottoposti alla registrazione colla tassa fissa di una lira.
[2]La presente disposizione non e' applicabile ai contratti ed alle scritture gia' registrate alla data di questa legge.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia insorta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 1° aprile 1915.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Salandra - Zupelli - Daneo - Carcano.
[7]Visto, Il guardasigilli: Dari.
Testo in vigore dal 27 aprile 1915 al 25 novembre 1915
